Archivi per la categoria ‘Sicurezza stradale’
Per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola.
Le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale.
I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi.
Per la copertura dei costi di organizzazione dei corsi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni, a partire dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia della certificazione deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
È previsto un generale inasprimento sanzionatorio per chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità.
Aumento delle sanzioni anche per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Uso del casco protettivo
È obbligatorio per conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.
Circolazione delle biciclette
Chi circola in bicicletta fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e chi circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Pubblichiamo una serie di articoli con informazioni tratte dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle nuove regole del codice stradale per i giovani.
( www.governo.it)
Guida assistita per i diciassettenni
Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che hanno la patente A è consentita per esercitazione, dietro apposita autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la guida di autoveicoli non superiore a 3,5 t, purché accompagnati da una persona che abbia la patente B o superiore da almeno dieci anni.
Il minore può procedere alla guida solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
Sul veicolo può prendere posto, oltre al conducente, solo l’accompagnatore.
Il veicolo deve essere munito del contrassegno “GA“. Se il minore commette gravi violazioni, il foglio rosa è ritirato e deve aspettare di compiere 18 anni per prenderne un altro.
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.